LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 18-04-1985
REGIONE LIGURIA

Norme per diminuire il fenomeno del randagismo.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19
del 8 maggio 1985
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

 

ARTICOLO 1

 La presente legge regionale disciplina la tutela
degli animali domestici.

 

 

ARTICOLO 2

 In ogni Unità  sanitaria locale è  istituita
l' anagrafe del cane alla quale il proprietario
o detentore a qualsiasi titolo deve iscrivere il
proprio animale entro i primi tre mesi di vita
e denunciarne il trasferimento a qualunque titolo,
la scomparsa o la morte entro quindici
giorni dall' evento.

 

 

ARTICOLO 3

 Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato
da un numero di riconoscimento impresso mediante
tatuaggio di norma sulla parte interna
della coscia destra recante la sigla della Provincia,
il numero dell' Unità  sanitaria locale e
un numero progressivo.
  Il tatuaggio è  eseguito a cura dei servizi veterinari
delle Unità  sanitarie locali che possono
avvalersi anche di veterinari autorizzati
collegati ad Enti o Associazioni protezionistici.
  I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe
sono trasmessi dalle singole Unità  sanitarie locali
ai propri servizi << canile ed accalappiamento
cani >> e per le Unità  sanitarie locali nnº
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 alla Unità  sanitaria
locale n. 15.

 

 

ARTICOLO 4

 I servizi veterinari delle Unità  sanitarie locali,
a fini di profilassi delle malattie infettive,
infestive e diffusive degli animali, su proposta
delle associazioni di volontariato di cui all' articolo
6 della legge regionale 1º luglio 1981 n. 25,
e con il consenso dei proprietari o detentori
predispongono interventi preventivi e successivi
atti al controllo delle nascite della popolazione
canina e felina servendosi delle proprie
strutture o dei presidi veterinari privati convenzionati.

 

 

ARTICOLO 5

 La Regione predispone ed attua d' intesa con
i servizi veterinari delle Unità  sanitarie locali
e le associazioni di volontariato di cui all' articolo
6 della legge regionale 1º luglio 1981 n. 25,
appositi programmi annuali d' informazione ed
educazione da svolgere anche nelle scuole rivolti
ai proprietari di animali domestici e all'
opinione pubblica in genere nonchè  di indirizzi
atti a realizzare corretti rapporti uomo - animale
ed una maggiore sensibilità  verso la difesa
dell' ambiente e il rispetto degli animali stessi.

 

 

ARTICOLO 6

 I comuni singoli o associati, anche mediante
le Unità  sanitarie locali, esercitano le funzioni
di vigilanza sull' osservanza delle leggi e
dei regolamenti generali e locali relativi alla
protezione degli animali.
  Per i compiti di cui al comma precedente
i predetti enti possono utilizzare a titolo volontario
e gratuito le guardie zoofile dell' ENPA
ed i soci delle altre associazioni zoofile
in base ad apposito regolamento regionale.
  Il Sindaco, nella sua qualità  di autorità  sanitaria
locale può  disporre, in caso di maltrattamenti,
che gli animali siano posti in osservazione
per l' accertamento delle condizioni fisiche
anche ai fini della tutela igienico - sanitaria.

 

 

ARTICOLO 7

 L' inosservanza delle disposizioni di cui all'
articolo 2 è  soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.
  Alla sanzione amministrativa pecuniaria di
cui al comma precedente, si applica la legge
regionale 14 aprile 1983, n. 11.

 

 

ARTICOLO 8

 In sede di prima applicazione chi alla data
di entrata in vigore della presente legge sia
proprietario o detentore di cani deve procedere
all' iscrizione di cui all' articolo 2 entro i
successivi dodici mesi.

 

 

ARTICOLO 9

 Le spese concernenti l' applicazione della
presente legge sono sostentute dalle Unità  sanitarie
locali competenti per territorio ed il
relativo onere è  coperto dalla quota loro spettante
del fondo sanitario regionale.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
 Data a Genova, addì  18 aprile 1985